Repertorio n. 4084 Raccolta n. 1529
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantanove, il giorno ventidue del mese di ottobre, in Caserta, alla Via Daniele, civico ventidue, nel mio studio.
Innanzi a me dottor Germano Benincasa, Notaio in Caserta, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, senza l’assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti, tra loro d’accordo e con il mio consenso, previamente rinunciato,
SI SONO COSTITUITI I SIGNORI:
1) CITARELLA Antonio, medico-chirurgo, nato a Bellona l’1 agosto 1943 e domiciliato a Caserta, alla Via Ruggiero, 74 (codice fiscale dichiarato: CTR NTN 43M01 A755N),
2) D’ONOFRIO Pierluigi Maria, medico-chirurgo, nato ad Alife il 30 agosto 1946 e domiciliato a Caserta, alla Via Giotto, 28 (codice fiscale dichiarato: DNF PRG 46M30 A200X),
3) di CECIO Vincenzo, dirigente, nato a Capua il 18 settembre 1948 ed ivi domiciliato, al Corso Gran Priorato di Malta, 84 (codice fiscale dichiarato: DCC VCN 48P18 B715V),
4) LUSI Giuseppe, medico-chirurgo, nato a Capua il 15 giugno 1934 ed ivi domiciliato alla Via Longobardi, (codice fiscale dichiarato: LSU GPP 34H15 B715G),
5) MEROLA Gaetano, medico-chirurgo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 febbraio 1946 ed ivi domiciliato alla Via Napoli, 38 (codice fiscale dichiarato: MRL GTN 46B10 I234K),
6) IADICICCO Luigi, consulente tributario, nato a Maddaloni il 13 aprile 1940 e domiciliato a Caserta, alla Via Giotto, 28 (codice fiscale dichiarato: DCC LGU 40D13 E791K).
I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
I costituiti signori Citarella Antonio, D’Onofrio Pierluigi Maria, di Cecio Vincenzo, Lusi Giuseppe, Merla Gaetano e Iadicicco Luigi, dichiarano di voler costituire, come con il presente atto costituiscono, un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE FERDINANDO PALASCIANO-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Articolo 2
L’associazione ha sede legale in Capua, al Corso Appio, 12.
ARTICOLO 3
L’associazione non ha fini di lucro e si pone di promuovere attività ed iniziative nel campo della ricerca medico-scientifica e dell’azione sociale; il tutto come meglio precisato all’articolo 2) dell’allegando statuto.
ARTICOLO 4
Il Consiglio di Amministrazione dell’associazione verrà eletto dall’Assemblea dei soci, alla sua prima riunione.
ARTICOLO 5
La firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte e ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente.
Detto Presidente assumerà, quindi, la rappresentanza legale dell’associazione unitamente a quella direttiva, per la durata di anni tre a partire dalla data odierna.
ARTICOLO 6
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato all’Assemblea dei soci alla sua prima adunanza.
ARTICOLO 7
La quota annua d’iscrizione dei soci che entreranno
a far parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in lire cinquecentomila (lire 500.000).
ARTICOLO 8
L’associazione ha durata illimitata ma può essere sciolta a norma di legge e del presente statuto.
ARTICOLO 9
L’associazione è regolata dal presente atto e dallo statuto che formato da trentuno articoli e predisposto dai costituiti, che l’approvano, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa sottoscrizione dei medesimi e di me Notaio, per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 10
L’esercizio finanziario si chiuderà al trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1999 (trentuno dicembre millenovecentonovantanove).
ARTICOLO 11
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti ai sensi delle Leggi Regionali e quelle intese all’acquisto da parte dell’associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità.
ARTICOLO 12
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dei costituiti.
ARTICOLO 13
Per tutto quanto non previsto con il presente atto, ed allegato statuto, i costituiti, si riportano alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di associazioni di utilità sociali.
ARTICOLO 14
I costituiti dispensano me Notaio dalla lettura dello Statuto allegato, dichiarando di già avere del medesimo piena ed esatta conoscenza.
Richiesto, io notaio, ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà ed approvato.
Il presente atto consta di due fogli, dattiloscritti, da persona di mia fiducia su facciate cinque e della presente fin qui.