Articolo 1
Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE FERDINANDO PALASCIANO-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede in Capua, al corso Appio, n. 76.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati che non abbiano poteri rappresentativi.
Articolo 3
Durata
L’Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta con delibera dei soci, a norma di legge e del presente statuto.
Articolo 4
Statuto e Regolamento
L’Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
L’Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori dell’organizzazione dell’attività dell’ente.
Articolo 5
Finalità e Scopo
L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale; lo scopo dell’associazione è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività; promuove attività ed iniziative nel campo della ricerca medico-scientifica e dell’azione sociale, agendo quale elemento propulsore di un impegno fattivo e qualificativo nei presenti settori, nonché gratificando quanti, meritevoli di lode, abbiano profuso la propria attività al servizio della comunità, al fine di un miglioramento della qualità della vita, grazie all’impegno medico-scientifico e sociale.
Per la realizzazione del suo scopo l’associazione potrà acquistare o ricevere in donazione beni mobili ed immobili, vendere beni immobili, amministrare gli immobili di sua proprietà, istituire borse di studio; avere conti correnti bancari e/o postali, e fare qualsiasi inerente operazione di natura economica e commerciale.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
I Soci
I soci possono essere: fondatori, ordinari ed onorari.
I soci fondatori sono quelli che partecipano alla costituzione dell’associazione.
I soci ordinari sono quei soci che saranno successivamente assunti.
I soci onorari sono le persone fisiche o giuridiche o Enti che, per lasciti effettuati a favore dell’associazione o per impegno profuso nei confronti della stessa, saranno cooptati in tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi del consiglio stesso.
Ai soci onorari spetterà partecipare a tutte le manifestazioni che saranno indette dall’associazione.
Articolo 7
Ammissioni
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividano le finalità dell’organizzazione e s’impegnano a realizzarle.
L’ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente al Consiglio di Amministrazione.
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’associazione.
Articolo 8
Diritti
I soci hanno i seguenti diritti:
– eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell’associazione;
– approvare annualmente il bilancio;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento Interno.
Articolo 9
Doveri
I soci devono svolgere l’attività in favore dell’associazione senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Esclusione
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione di addebito e richiesta di comunicazione scritta per le eventuali giustificazioni, da inviarsi, al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:
– inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell’Associazione;
– mancato pagamento della quota associativa;
– inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi competenti.
Articolo 11
Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea
2) il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) il Consiglio Sindacale
Articolo 12
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Articolo 13
Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del
Presidente.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell’Associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione dell’Assemblea. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea, inoltre, deve essere convocata entro otto giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
Articolo 14
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci.
Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.
Articolo 15
Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 16
Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea, che lo chiamerà a fungere da segretario, e sottoscritto dal segretario e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, segretario sarà un Notaio.
Articolo 17
Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’assemblea dei soci tra i propri componenti.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegrafo.
Articolo 18
Durata e Funzioni
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 19
Il Pesidente
Il Presidente dell’associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dall’assemblea, tra i Consiglieri.
Articolo 20
Funzioni
Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’associazione.
Articolo 21
Collegio sindacale
L’Assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del collegio possono essere scelti anche fra non soci. Il funzionamento e i compiti del collegio sono quelli stabiliti dalla legge.
Articolo 22
Compensi
E’ escluso ogni eventuale compenso.
Potranno essere rimborsate le spese sostenute per l’Associazione a condizione che le stesse siano validamente documentate.
Articolo 23
I beni
I beni dell’associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall’associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Articolo 24
Contributi
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25
Erogazioni, Donazioni e Lasciti, Convenzioni
L’Associazione, in armonia con le sue finalità
statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d’inventario lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Articolo 26
Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno,
Articolo 27
Bilancio preventivo
Il Consiglio Direttivo predispone entro la fine del mese di febbraio di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all’approvazione dell’assemblea dei soci entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Articolo 28
Bilancio consuntivo
Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisore iscritti nel registro dei revisori contabili, scelti, eventualmente, anche tra i soci.
Articolo 29
Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’associazione.
Articolo 30
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Articolo 31
Devoluzione del patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti, non lucrativi, di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.